Descrizione
Composizione: TAU-FLUVALINATE (21,4%)
Prodotto acquistabile solo in possesso del “certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari – PATENTINO VERDE”
Insetticida in emulsione acquosa.
Riferimenti normativi:
Con validà dal 5 luglio 2020 l’etichetta del prodotto è stata modificata ai sensi dell’art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, fra le variazioni si segnala l’eliminazione degli impieghi su lattughino e bietolino.
Con Decreto 4 dicembre 2019 l’etichetta del prodotto è stata modificata con:
– Cambio della denominazione del prodotto da MAVRIK 20 EW a MAVRIK SMART
Il termine fissato per la commercializzazione delle giacenze di prodotto con precedente denominazione “Mavrik 20 EW” è fissato per il 4 giugno 2020, il loro utilizzo da parte degli utilizzatori finali è consentito fino al 4 dicembre 2020.
Con decreto 18 giugno 2019 il prodotto ha ottenuto le seguenti modifiche in etichetta:
– Estensione di impiego contro il moscerino dei piccoli frutti (Drosophila sizukiii) su vite (coltura già autorizzata);
– Estensione di impiego contro la cimice asiatica (Halyomorpha halys) e mosche dalla frutta (Bactrocera dorsalis) su drupacee (colture già autorizzate);
– Estensione di impiego contro il ragnetto rosso (Tetranychus urticae) su fagiolo, fagiolino (colture già autorizzate).
Prodotto ri-registrato (decreto 18 settembre 2018) con le seguenti modifiche in etichetta:
– Modifica della fascia di sicurezza non trattata per proteggere gli organismi acquatici e gli antropodi non bersaglio
– Estensione alle colture: Agrumi (arancio, mandarino, clementino, limone, limetta, pompelmo), ciliegio.
Entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, il titolare dell’autorizzazione è tenuto a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all’acquirente/utilizzatore finale. E’ altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformità alle nuove disposizioni.
Prodotto ri-registrato con le seguenti modifiche in etichetta (Decreto 28 ottobre 2016):
– Nuova classificazione CLP
– Eliminazione delle colture: Agrumi, Ciliegio, Pomodoro.
– Estensione alle colture: melo cotogno, nespolo, albicocco, nettarino, vite (da vino e da tavola), carota, bietola rossa, cetriolino, zucchino, melanzana, scarola, bietolino, fava, favino, lenticchia, cece, cicerchia,
carciofo, cardo, orzo, avena, segale, triticale.
– Estensione degli stabilimenti di produzione: I.R.C.A. Service S.p.A 24040 Fornovo San Giovanni (BG), SIPCAM S.p.A.- Salerano sul Lambro (LO), ADAMA Agricolture España SA 8970 – Humanes Madrid (Spagna).
Lo smaltimento delle scorte già immesse sul mercato alla data del presente decreto, è consentito secondo le seguenti modalità:
– 6 mesi, per la commercializzazione da parte del titolare dell’autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;
– 12 mesi, per l’impiego da parte degli utilizzatori finali.
Lo smaltimento si applica ai lotti dei prodotti fitosanitari che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento.
Con DD 28 agosto 2008, nel rispetto dei nuovi Limiti Massimi di Residui (LMR) previsti dal Regolamento (CE) n 396/2005 e dal collegato Regolamento (CE) n 149/2008, sono state apportate le seguenti modifiche in etichetta a decorrere dal 1 settembre 2008:
– Eliminare le seguenti colture: vite, mandorlo, cavoli (escluso cavoli cappucci e cavoli a infiorescenza); sedano,
fava, peperone, melanzana, cocomero, zucca, zucchino, carciofo, soia e scarola
– Variare i seguenti intervalli di sicurezza:
28 giorni per agrumi (arancio e mandarino);
42 giorni per barbabietola da zucchero;
14 giorni per lattuga e simili;
10 giorni per cetriolo e melone;
3 giorni per pomodoro;
– Per le colture melo, pero, pesco, limitare i trattamenti solo a fine fioritura
– Su tutte le colture non effettuare più di due trattamenti/anno
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